L’attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico, preceduto dallo svolgimento di quanto previsto dall’art. 3 della L. 174/2005.
Per esercitare l'attività professionale di “acconciatore” deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale prevista. Lo stesso soggetto può essere designato come responsabile tecnico per più sedi della stessa impresa o per più imprese, purché durante l’orario di apertura dell’esercizio sia assicurata la su presenza.
La suddetta attività devono essere esercitate in locali che rispondono ai requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari e possono essere svolte anche presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti da leggi e regolamenti regionali e comunali.
Non è ammesso lo svolgimento delle attività di “acconciatore” in forma ambulante o di posteggio.
L’esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione professionale e della conformità dei locali ai requisiti urbanistico- edilizi ed igienico-sanitari e, per l’attività di estetista, anche delle apparecchiature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento dell’attività, di cui allegato alla L. 1/1990.
L’orario di esercizio deve essere reso noto al pubblico mediante cartello o altri mezzi idonei di informazione. Per gli orari di apertura al pubblico vedasi quadro normativo.
Le tariffe riguardanti le prestazioni offerte devono essere esposte in maniera ben visibile alla clientela in prossimità della cassa dell’esercizio.
Modalità di presentazione
L'esercizio dell’attività è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, al Comune tramite il SUAP informatizzato reperibile sulla home page del sito istituzionale.
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta.
La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Alla SCIA ( resa ai sensi dell'art. 5 del DPR 160/2010 ) dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- copia documento attestante la disponibilità dei locali (contratto affitto, proprietà, ecc.);
- copia dell’atto notarile debitamente repertoriato (solo in caso di subingresso, cessazione, affitto d'azienda);
- copia documento attestante il possesso dei requisiti professionali (attestato, diploma, ecc.),
-copia parere igienico sanitario – ASL SIESP- copia documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni;
- dichiarazione conformità locale di esercizio a firma tecnico;
- planimetria quotata, sottoscritta in originale da tecnico abilitato, in scala 1:100 o 1:200 dell’esercizio.