Gli esercizi di vicinato, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono le strutture aventi superficie di vendita fino a 250 mq. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico - sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza e di destinazioni d’uso dei locali.
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune, L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente tramite il SUAP informatizzato reperibile sulla home page del sito istituzionale. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
In caso di vendita prodotti alimentari è necessario trasmettere anche la Nias (NOTIFICA INIZIO ATTIVITA SANITARIA) completa degli allegati richiesti dalla ASL COMPETENTE PER TERRITORIO