

Rateazioni e dilazioni di pagamento
1. Il responsabile del tributo, può concedere, a specifica domanda del debitore, corredata dall’ultima dichiarazione
dei redditi di cui siano scaduti i termini per la presentazione, dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti a seguito
dell’attività di accertamento, alle condizioni e nei seguenti limiti:
• durata massima dodici mesi;
• importo minimo di ciascuna rata € 50,00;
• protrazione della durata massima della rateazione o dilazione oltre i dodici mesi e comunque non oltre i
diciotto, nel caso in cui il Responsabile del tributo lo ritenga opportuno, tenendo conto delle condizioni
soggettive dell’utente.
• decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
• applicazione sulle somme rateizzate o dilazionate degli interessi al tasso legale vigente;
2. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni di pagamento di singole rate o di importi già
dilazionati.
3. Nessuna rateazione o dilazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi;
4. Una volta iniziata la procedura di riscossione coattiva, eventuali rateazioni o dilazioni possono essere concesse,
alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo
corrispondente al 20% delle somme dovute. Nel caso in cui l’ammontare del debito residuo sia superiore ad
€.10.000,00 è necessaria la polizza fidejussoria.