Accesso civico "semplice"
L'accesso civico, previsto dall'art. 5, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, sostanzia il diritto attribuito a qualunque cittadino di chiedere e ottenere documenti, informazioni o dati che l’Ente ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet e può essere esercitato rivolgendosi al Responsabile della trasparenza.
Il Responsabile della trasparenza, nominato con decreto del Sindaco n. 536 del 30/09/2013, è la dott.ssa Daniela Marini.
I recapiti a cui contattarla sono i seguenti:
Le modalità di presentazione sono:
Procedimento:
Il Responsabile per la Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente del Servizio competente e ne informa il richiedente.
Il Dirigente, entro trenta giorni, pubblica nel sito web istituzionale del Comune il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione e il collegamento ipertestuale (l’indirizzo della pagina web).
Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Dirigente ne informa il richiedente indicandogli il collegamento ipertestuale.
Nel caso in cui il Dirigente del Servizio competente per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non fornisca risposta, il richiedente può ricorrere al Segretario Generale, in qualità di titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, L.241/90, il quale attiverà i meccanismi sostitutivi, procurando i dati o le informazioni richieste, secondo le modalità previste dall’ordinamento.
Daniela Marini (Segretario Generale); posta elettronica: d.marini@comune.giulianova.te.it
Recapiti telefonici: Dott.ssa Daniela Marini 085-8021223
DECRETO NOMINA RESPONSABILE TRASPARENZA
MODULO ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Accesso civico "generalizzato" (FOIA)
Con il D. Lgs. 97/2016 è stato adottato il Freedom of Information Act (legge sulla libertà d’informazione), che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.
La nuova norma riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti.
La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.
Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso.
L’istanza può essere presentata:
Le modalità di presentazione sono:
L’Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici per esprimersi.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza, che decide entro il termine di 20 giorni.
In alternativa può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni o al Difensore Civico Regionale, che si pronuncia entro 30 giorni (anche avverso la decisione del Responsabile della trasparenza a seguito di riesame).
MODULO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato
Accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013) REGISTRO DEGLI ACCESSI
Anno | n. | Data di arrivo |
Oggetto dell'istanza |
Presenza contro interessati si/no |
Esito | Data provvedimento | Motivazione accoglimento parziale/diniego | Data presentazione Riesame | Esito Riesame | Data provvedimento Riesame | Motivazione Riesame | Data Ricorso al Giudice Amministrativo | Esito Ricorso al Giudice Amministrativo |